1. Gli incarichi di questore in sede o di ufficio di livello equivalente, sono conferiti ai questori con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo.
2. I vice questori e i vice questori aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, di intesa con il Ministro dell'interno.
3. Gli incarichi dei posti di funzione sono conferiti ai vice questori e ai vice questori aggiunti, nell'ambito delle direzioni centrali e degli uffici equiparati, dal capo della direzione o dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali, dal questore in sede.